La norma di riferimento fiscale che prevede una serie di esenzioni dall’imponibile I.R.P.E.F. in relazione al reddito da lavoro dipendente si trova nell’art. 51 comma 2 – lett. a del T.U.l.R. che stabilisce i criteri di interesse per le Casse di Assistenza.
Non concorrono a formare il reddito:
I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute (di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati
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