Agevolazioni

Le norme in vigore

La norma di riferimento fiscale che prevede una serie di esenzioni dall’imponibile I.R.P.E.F. in relazione al reddito da lavoro dipendente si trova nell’art. 51 comma 2 – lett. a del T.U.l.R. che stabilisce i criteri di interesse per le Casse di Assistenza.

Non concorrono a formare il reddito:

I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute (di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati

 

Agevolazioni Contributive

Vi son anche agevolazioni in abito di oneri sociali (INPS/INAIL…). Sulla retribuzione erogata al dipendente gravano i seguenti oneri aggiuntivi:
- Oltre il 30% per gli oneri sociali a carico del datore di lavoro (anche se la percentuale può variare secondo i settori di attività economica);
- 9% circa a carico dei dipendente per lo stesso titolo.
La norma in deroga prevede che se le retribuzioni sono erogate in forma di contributi a enti con esclusivi fini assistenziali e nel rispetto di un accordo o regolamento aziendale, tali retribuzioni vengono assoggettate al solo contributo di solidarietà dei 10% a carico del datore di lavoro.
Ne scaturirà dunque un risparmio nell'ordine del 20% circa a favore dell'Azienda, rispetto alle forme tradizionali di remunerazione.

Agevolazioni Fiscali

I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale […] per un importo non superiore a euro 3651,20 non concorrono a formare il reddito.
Ciò comporta una deducibilità fiscale operante per i contributi versati da:
- Il datore di lavoro, che non vengono inseriti tra le voci tassabili sul cedolino;
- Il lavoratore aderente (anche per nucleo familiare) che vengono dedotti dal reddito in sede di dichiarazione fiscale